RISCHI IN AZIENDA Valutazione dei rischi obbligatoria per tutte le imprese

Confartigianato Imprese Veneto: “Necessario mettersi in regola, pena sanzioni”.Il provvedimento interessa anche le imprese di pulitintolavanderia con dipendenti.

Dall’inizio di giugno, tutte le imprese artigianali, commerciali e professionali, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, devono essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro.

Per questo, tutte le aziende che hanno finora usufruito dell’autocertificazione, devono obbligatoriamente munirsi del cosiddetto “Dvr”, che dovrà essere redatto in base al “Testo unico della sicurezza sul lavoro”.
Il provvedimento interessa ovviamente anche le imprese di Pulitura a Secco.
Attenzione però. E’ escluso da ogni obbligo colui che svolge la propria attività nell’ambito della sua azienda da solo e per proprio conto, qualunque sia la sua natura, non è tenuto alla applicazione delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Nel moneto in cui l’azienda veda però coinvolti più soci oppure il titolare assieme a coadiuvanti familiari, allora si rientra nell’obbligo di applicazione.
“Siamo convinti –spiega Carlo Zanin Presidente regionale veneto di Mestiere- che ci siano ancora diverse imprese in Veneto ed in Italia che non sono a conoscenza delle novità e molte altre che, pur informate, non hanno ancora elaborato o rielaborato correttamente il documento. Ricordiamo che qualora il datore di lavoro venisse meno a questo obbligo – sottolinea Zanin- può incorrere in sanzioni pecuniarie da 1.000 euro e 6.400 euro e, nei casi più gravi, anche all’arresto da 3 a 6 mesi”.

Vista l’importanza dell’argomento, consigliamo a tutti coloro non ancora in regola, di rivolgersi presso la propria associazione di categoria per ottenere ulteriori informazioni e i necessari chiarimenti.

Che cosa è il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi
Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in conformità ai principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ossia il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, ha introdotto, in maniera operativa, le procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi.
La redazione dello stesso è responsabilità del datore di lavoro che dovrà coinvolgere i soggetti della prevenzione, tenuto conto dell’attività e della struttura dell’azienda.
Il Documento DVR deve essere elaborato dal titolare dell’impresa in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
  • le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
  • il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza.
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri.
  • l’indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.
  • l’individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedo una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento.

 

Dichiarazione F-GAS ex Art. 16, comma 1, DPR n. 43/2012

Carlo Zanin, Pulisecco Confartigianato Veneto: “il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Le imprese artigiane non verseranno un euro di sanzioni sino a quando l’ultimo degli edifici pubblici non sarà a norma

In materia legislativa e ancor di più quando si tratta di norme relative all’ambiente –un esempio per tutti il Sistri- il Legislatore nazionale non perde occasione per emanare adempimenti assurdi, impossibili da rispettare, del tutto esenti da caratteri di proporzionalità che un Paese con il 98% di piccole imprese dovrebbero essere obbligatori”. La denuncia è di Carlo Zanin, Presidente Pulisecco Confartigianato Imprese Veneto e riguarda, questa volta, il caso dell’assoggettamento all’obbligo di cui all’articolo 16, comma 1, del DPR n. 43/2012 (invio d’una dichiarazione telematica annuale all’ISPRA –Min. dell’Ambiente– sul quantitativo di gas fluorurato serra [f-gas] immesso in atmosfera, da impianti con più di 3kg).

“Una volta di più –prosegue il Presidente- nell’adottare un provvedimento utile e sacrosanto come il controllo di gas pericoloso per l’ambiente, si è guardato al dito e non alla luna. La norma infatti, pretende di “mappare” i gas serra partendo dagli utilizzatori e non già da chi tali gas li produce e/o li immette sul mercato (solo un centinaio di imprese, nell’Unione europea). Risultato, un flop clamoroso!”

Da una prima analisi condotta dallo stesso Ministero, emerge che, trascorse tre settimane dalla scadenza dei termini (ci si poteva iscrivere sino al 31 maggio 2013) siano state ricevute poco meno di 10.mila dichiarazioni a fronte delle diverse centinaia di migliaia attese. Una media di 1,08 dichiarazioni per ognuno degli 8.092 Comuni italiani. Un po’ pochine visto che rientrano nell’obbligo, oltre agli impianti di refrigerazione, anche quelli di condizionamento d’aria, le pompe di calore nonché i sistemi fissi di protezione antincendio installati in edifici pubblici e privati che abbiano almeno 3kg di f-gas. Dove sono finiti quindi i milioni di impianti di scuole, palestre, piscine, case di riposo, palazzi pubblici, amministrazioni provinciali e regionali, aziende sanitarie, ospedali, ambulatori, ministeri e via di questo passo? Senza contare poi tutti quelli legati alle imprese come i banchi frigo di supermercati e negozi, le macchine per il gelato, per il lavaggio a secco e via così.

“Nessuno a capito di cosa si stesse parlando e, soprattutto, per quale motivo ci si dovesse assoggettare ad un nuovo guazzabuglio burocratico –protesta Zanin-, inutile, incomprensibile ed inaccettabile nelle modalità. A soli 15 giorni della scadenza è stato emanato un decreto con le sanzioni previste per le violazioni: quella più bassa, che riguarda proprio la mancata iscrizione al registro, può arrivare fino a 10mila euro, un’autentica follia. Come si fa ad applicare sanzioni così pesanti per un mero adempimento burocratico?”.

“Di fronte a questo ennesimo flop –conclude Zanin- chiediamo al Ministro all’Ambiente Orlando, la cancellazione immediata della norma trasferendo l’onere sui produttori di f-gas. Siamo stanchi di essere trattati come sudditi da governati pagliacci. Le imprese artigiane non verseranno un euro di sanzioni sino a quando l’ultimo degli edifici pubblici non sarà completamente a norma”.

Ambiente: dichiarazione annuale dei gas fluorurati

Impossibile presentare nei termini la dichiarazione annuale dei gas fluorurati.

Confartigianato chiede una proroga

Dopo il Sistri, il Ministero dell’Ambiente ha partorito un nuovo mostro. In questi giorni, centinaia di migliaia tra cittadini e imprenditori sono alle prese con un nuovo adempimento quasi impossibile da rispettare: la «dichiarazione annuale dei gas fluorurati»
Secondo round per la nuova normativa sui gas a effetto serra. Dopo i piccoli imprenditori dell’impiantistica e dell’autoriparazione, tocca ora a tutti i possessori di impianti di refrigerazione, condizionamento o pompe di calore fare i conti con un adempimento burocratico davvero difficile, se non addirittura impossibile, da rispettare. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire da questo, cittadini, pubbliche amministrazioni, enti ed imprese che possiedono o gestiscono un impianto contenente almeno tre chilogrammi di gas fluorurati dovranno comunicare all’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, le quantità di gas perdute, recuperate o smaltite, nell’anno precedente. Lo prevede il Decreto del Presidente della Repubblica 43/2012 che ha per obiettivo la mappatura degli impianti che contengono gas a effetto serra pericolosi per l’ambiente. La comunicazione riguarda centinaia di migliaia di soggetti in tutto il Paese e dovrà essere effettuata esclusivamente in formato digitale attraverso la piattaforma web dell’Ispra. Paradossalmente, anche chi non ha effettuato interventi di rabbocco o di smaltimento di gas, dovrà comunque compilare il documento, indicando alla voce ‘gas fluorurati emessi’ il valore zero. In caso di omessa comunicazione scattano pesanti sanzioni sino a 10.000 euro. La legge che ha introdotto l’obbligo è stata emanata all’inizio del 2012, ma con un inspiegabile ritardo, solo lo scorso 14 maggio il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato i moduli informatici indispensabili per la comunicazione. E al 21 maggio, dunque a ridosso del termine ultimo per invio del documento, non era ancora attiva la piattaforma digitale dell’ISPRA per l’invio. Se ai ritardi si aggiungono i problemi che la nuova normativa sta causando agli installatori di impianti, tra nuovi costi, adempimenti burocratici, e obblighi di formazione ecco che si profila un nuovo caso Sistri. Confartigianato e Rete imprese Italia sono intervenute presso il ministro dell’Ambiente Andrea Orlando per sollecitare una congrua proroga dei termini ‘per impedire – si legge nella lettera – che gli effetti di tali disposizioni ricadano su cittadini e imprese”. Contro questo nuovo esempio di accanimento burocratico è scesa in campo tra gli altri Confartigianato Vicenza, con l’iniziativa: “Follia per gli Fgas! Ancora burocrazia e scadenze dal Ministero dell’Ambiente”. Confartigianato Vicenza ha chiesto al Ministero dell’Ambiente un cambio di rotta. “Più rispetto per gli imprenditori – scrive in una nota l’associazione - che devono essere messi nelle condizioni di osservare una normativa che, teoricamente, dovrebbe essere sensata e non inutilmente vessatoria”.

La Categoria TintoLavanderie della Cna del Veneto a congresso il prossimo 17 settembre 2013

La Categoria "Tintolavanderie" -ricompresa nell'Unione "Cna Servizi alla Comunità" del Veneto- sarà chiamata a rinnovare i propri Organismi Dirigenti ed a nominare i propri Delegati nell'Assemblea Nazionale (prevista per fine anno) il prossimo 17 settembre 2013 presso la sede regionale della Cna del Veneto in via della Pila 3/b in Marghera (inizio ore 20,00)
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