RISCHI IN AZIENDA Valutazione dei rischi obbligatoria per tutte le imprese
Confartigianato Imprese Veneto: “Necessario mettersi in regola, pena sanzioni”.Il provvedimento interessa anche le imprese di pulitintolavanderia con dipendenti.
Dall’inizio di giugno, tutte le imprese artigianali, commerciali e professionali, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, devono essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro.
Per questo, tutte le aziende che hanno finora usufruito dell’autocertificazione, devono obbligatoriamente munirsi del cosiddetto “Dvr”, che dovrà essere redatto in base al “Testo unico della sicurezza sul lavoro”.
Il provvedimento interessa ovviamente anche le imprese di Pulitura a Secco.
Attenzione però. E’ escluso da ogni obbligo colui che svolge la propria attività nell’ambito della sua azienda da solo e per proprio conto, qualunque sia la sua natura, non è tenuto alla applicazione delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Nel moneto in cui l’azienda veda però coinvolti più soci oppure il titolare assieme a coadiuvanti familiari, allora si rientra nell’obbligo di applicazione.
“Siamo convinti –spiega Carlo Zanin Presidente regionale veneto di Mestiere- che ci siano ancora diverse imprese in Veneto ed in Italia che non sono a conoscenza delle novità e molte altre che, pur informate, non hanno ancora elaborato o rielaborato correttamente il documento. Ricordiamo che qualora il datore di lavoro venisse meno a questo obbligo – sottolinea Zanin- può incorrere in sanzioni pecuniarie da 1.000 euro e 6.400 euro e, nei casi più gravi, anche all’arresto da 3 a 6 mesi”.
Vista l’importanza dell’argomento, consigliamo a tutti coloro non ancora in regola, di rivolgersi presso la propria associazione di categoria per ottenere ulteriori informazioni e i necessari chiarimenti.
Che cosa è il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi
Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in conformità ai principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ossia il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, ha introdotto, in maniera operativa, le procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi.
La redazione dello stesso è responsabilità del datore di lavoro che dovrà coinvolgere i soggetti della prevenzione, tenuto conto dell’attività e della struttura dell’azienda.
Il Documento DVR deve essere elaborato dal titolare dell’impresa in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
- le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
- il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza.
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri.
- l’indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.
- l’individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedo una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento.