Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia»
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Pubblicata in G.U. la LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 8, recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.
Si evidenzia la previsione del comm.2 dell'art. 2 che detta "Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, (I termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi derivanti o loro sinonimi;Il termine «pelliccia» e quelli da esso derivanti o loro sinonimi) è fatto obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza."