Sportello del Pulitintore Viaggio al centro della controversia

Comincia con questo primo caso, reale, il “viaggio al centro della controversia” che lo sportello del Pulitintore -grazie alla esperienza acquisita in questi primi anni di attività-, in collaborazione con Cna e Confartigianato, propone a tutti voi lettori di Detergo nella miriade di casi, contestazioni, situazioni originali che quotidianamente avvengono tra consumatori e pulitintori dopo una prestazione di manutenzione, e non solo.

Un modo originale per avere delle risposte piuttosto che indicazioni su come comportarsi nell’evenienza.      

Parte da qui anche un “dialogo” con i lettori. In fondo alla pagina troverete la possibilità di fare una domanda al nostro legale esperto che vi risponderà nelle prossime edizioni della rivista.

Buona lettura e grazie della collaborazione

Il fatto

Una pulisecco di San Donà di Piave (VE), alcuni mesi fa, ha subito un furto (naturalmente ha sporto formale denuncia presso l’autorità giudiziaria).

Tra quello che i ladri hanno portato via c’erano però dei capi importanti: cinque vestiti da sposa che, sia per il valore intrinseco dell’oggetto sia per quello affettivo, sono risultati un danno importante per i clienti. 

La richiesta risarcitoria

11 mila euro i danni quantificati dalle signore che si sono rivolte ai loro legali per ricevere “soddisfazione” dalla titolare della pulitura a secco che, ricordiamo, per il Codice Civile è responsabile della custodia dei capi che ha manutenuto sino alla loro riconsegna al cliente.

Gli elementi distintivi

Relativamente alla vicenda è opportuno evidenziare che:

la pulisecco, caso non così diffuso come dovrebbe, era assicurata per il furto e la compagnia si è impegnata a liquidare il valore dei capi senza problemi.

Da sottolineare l’importanza di essere assicurati per furto, a nostro parere una copertura essenziale soprattutto quando nel pieno della stagione si trovano a custodire numerosi capi.

la pulisecco in questione non aveva ha la polizza tutela legale che avrebbe potuto sollevarla di tutte le spese sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale.

La pulisecco ha comunque ritenuto che le richieste di risarcimento a “pieno costo” dei capi in questione non fosse equo e si è rivolta allo sportello del pulitintore. Un risarcimento elevato averebbe comunque inciso fortemente sul premio assicurativo futuro.

Avute le prime indicazioni di come muoversi ha dato successivamente incarico al suo studio legale per definire un risarcimento adeguato al fatto che i capi non erano nuovi e che i matrimoni erano già avvenuti quindi nessun danno morale.

L’avvocato della pulisecco ha condotto una serrata trattativa con i colleghi delle controparti

Epilogo

Quattro posizioni su cinque si sono definite in fase stragiudiziale con un risarcimento complessivo di 5mila euro. Di media un 40% in meno rispetto al valore inizialmente indicato

Una sola posizione non è definita e quindi le parti sono in giudizio per la quantificazione del valore del capo.  La posizione giudiziale pende davanti al giudice di pace di San Donà di Piave.

CRA Emilia Romagna: le lavanderie a gettone non sono artigiane

Rispondendo ad un quesito della CPA di Parma, a metà 2012, la CRA Emilia Romagna ha espresso parare negativo sulla possibilità che una lavanderia esclusivamente "self service" possa iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane.   

Scarica qui il parere della CRA ER 1,02MB

Questo parere avvalora una volta di più la netta distinzione tra servizio di pulitintolavanderia e "lavanderia a gettone o self service".

Queste ultime non possono erogare alcun servizio aggiuntivo (ritiro, consegna, stiratura e ben che meno lavaggio) e pertanto non rientrano ne sotto la legge di settore 84/2006 (non devono quindi designare alcun responsabile tecnico) ne sotto la legge 443/85 di discplina dell'artigianato.

Nel momento esatto in cui al loro interno viere erogato anche uno solo deui servizi di tintolavanderia, esse automaticamente ricadono a tutti gli effetti sotto la legge 443/85 e la legge 84/2006 e successive loro modifiche.

La lavanderia self service è una attività commerciale

Oggi la procedura da seguire per poter aprire un negozio è semplice.

La riforma del commercio, introdotta dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, ha modernizzato il settore adeguando la normativa a quella della maggior parte dei paesi europei.

La legge Bersani ha liberalizzato difatti il commercio, vediamo come. In sostanza, dal 2006, chiunque può aprire un negozio facilmente se inferiore ai 250 mq di superficie e destinarlo alla vendita di qualunque cosa, purché sia legale.  Sopra i 250 mq di superficie resta la necessità della licenza.
 

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Due cause eclatanti

Danneggiamento dei capi di abbigliamento a seguito del loro lavaggio.

Di seguito due cause relative ad altrettanti contenziosi scoppiati tra cliente e artigiano pulitintore che hanno decretato l’importanza di una corretta etichettatura dei capi di abbigliamento e della mancanza di responsabilità delle pulitintolavanderie, quando questa è scorretta per causa dei produttori.
 

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Legale Luca Bandiera

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Istituto Buzzi (Prato Toscana)
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