Regione Veneto - obbligo di designazione Responsabile Tecnico
Obbligatorio designare il Responsabile Tecnico per le attività di Pulitintolavanderia entro il 28 luglio 2014
Coloro che hanno già i requisiti devono presentatare l'apposita dichiarazione di "possesso dell'idoneità professionale da parte del responsabile tecnico" presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente. (Trovate il servizio anche presso gli uffici territoriali delle Organizzazioni degli Artigiani - Confartigianato e Cna).
Coloro che hanno aperto una attività prima dell'entrata in vigore della norma regionale (27 luglio 2012) ma non hanno ancora i requisiti, potranno presentare la loro dichiarazione al SUAP dal giorno seguente alla acquisizione della idoneità. (Esempio: se ho aperto il 10 maggio 2012, potrò presentare la dichiarazione l'11 maggio 2014 dato che avrò raggiunto i 2 anni da titolare)
Con la delibera della Giunta Regionale del Veneto di giovedì 18 ottobre 2012 relativa alla “Approvazione della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia. Triennio 2013/2015. Art. 2, comma 2, lett. a) L. 84/2006”, per la nostra Regione si completa in modo definitivo l’entrata in vigore della legge 22 febbraio 2006, n. 84.
Il combinato disposto di questa delibera con la recentissima legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (ed entrata in vigore il 28 luglio 2012) che conteneva la legge regionale di attuazione dell’art. 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, fa si che le imprese che già esercitavano attività di tintolavanderia alla data di entrata in vigore della legge regionale, debbano designare un responsabile tecnico, in possesso di almeno uno dei requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 84/2006 e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 28 luglio 2014, comunicandolo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente.
Chi, dal 28 luglio us, inizia invece un’attività rientrante nella legge 84 , dovrà essere in possesso fin da subito dei requisiti professionali. Per acquisire l’idoneità professionale ci sono diverse modalità.
Con un periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
- un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
- tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
- il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.
Oppure con lo svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive oggi finalmente predisposti grazie alla delibera relativa alla “Approvazione della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia. Triennio 2013/2015. Art. 2, comma 2, lett. a) L. 84/2006”;
Oppure grazie ad un attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
Oppure con un diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività il cui elenco è anch’esso previsto nella delibera relativa alla “Approvazione della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Responsabile tecnico di tintolavanderia. Triennio 2013/2015. Art. 2, comma 2, lett. a) L. 84/2006”.