Adempimento CONAI

Confermato per le pulisecco l’obbligo di iscrizione al CONAI

Un adempimento una tantum ricordato nella delibera CdA Conai di fine settembre

La fantasia dei burocrati dell’Unione Europea non ha limiti. A febbraio dello scorso anno, si sono inventati una nuova direttiva, la 2013/2/UE che modifica la precedente  sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.

Risultato: il CONAI (il consorzio nazionale imballaggi), nel suo Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2013, ha dovuto qualificare le grucce per indumenti (“vendute” con un indumento) come un imballaggio che obbliga l’impresa alla iscrizione al Consorzio.

Una novità che è stata occasione per rimarcare, nella stessa delibera, che anche le grucce di metallo utilizzate dalle imprese di tinto lavanderia, richiamano lo stesso obbligo. Quello di iscrizione al consorzio in qualità di utilizzatori di imballaggi.  (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

In se non è un gran cosa. Si tratta di compilare un modulo (fax simile qui) versare 5,16 euro una tantum per l’iscrizione e tutto finisce li. Ma è il principio che disturba. E’ la differenza tra gli enunciati –sempre a favore della piccola impresa da salvaguardare e proteggere dalle Alpi alle Piramidi- mai seguiti dai fatti. Anzi! Lo small Business Act è e resterà un bel compendio di principi che nessun politico europeo o italiano, andrà mai a guardare prima di legiferare.

Anche in questo caso, si tratta sempre e comunque di un esempio di burocrazia inutile, borbonica e un po’ stupida. D’altro canto se il produttore di grucce è già iscritto al CONAI –infatti le bolle che riceviamo per i nostri acquisti riportano la dicitura contributo Conai assolto- cosa serve che anche noi ripetiamo al nostro cliente finale la stessa cosa?

In effetti, l’aspetto della comunicazione al cliente finale è una ulteriore scocciatura.

Dovremmo infatti attivarci affinché, anche nella nostra ricevuta fiscale per la prestazione, venga riportata la dicitura contributo Conai assolto.
 

Vademecum per la compilazione

·   Andare sul sito del www.conai.org

·   In alto a destra cliccare su Guida e modulistica

·   Scaricare la “guida sintetica” all’adesione

·   Scaricare la “domanda di adesione”

Una volta compilata la domanda va inviata a CONAI a mezzo fax 02.59904315 o per posta raccomandata AR unitamente all’attestato di versamento dei 5,16 euro eseguito nelle modalità descritte nella domanda di  adesione al punto 4.3

Segnaliamo che la competenza dei controlli per la mancata adesione al CONAI spetta alle Province, cui è attribuita anche la competenza relativa all’applicazione delle sanzioni, particolarmente elevate, il cui importo varia da 10.000 a 60.000 euro. (art. 261, commi 1 e 2 ed art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)

Per ogni ulteriore chiarimento sono ovviamente a disposizione i funzionari nelle sedi territoriali di Confartigianato 

 

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