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Clausole contrattuali e rilascio della ricevuta.

La convenzione nazionale

Condizioni generali di prestazione del servizio di tintolavanderia.

Proprio nell’intento di affrontare e superare le questioni richiamate le Associazioni Nazionali Artigiane della Categoria e le Associazioni dei Consumatori – al fine di realizzare un sistema di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra imprese di tintolavanderia e consumatori, con particolare riferimento ai termini di consegna e ritiro, alla relativa documentazione ed all’accertamento dello stato dei capi al momento della consegna e del ritiro – hanno stipulato una Convenzione nazionale contenente “Condizioni generali di prestazione del servizio di tintolavanderia”.

Tale Convenzione ha un contenuto "misto" in quanto prevede sia norme di comportamento e di correttezza nei rapporti fra tintolavanderie e consumatori, sia clausole contrattuali tipiche di una convenzione tipo mirata a predisporre il contenuto dei futuri contratti da stipularsi fra singola tintolavanderia e singolo cliente.

Oltre alle condizioni generali di contratto (attinenti all'oggetto del servizio di tintolavanderia, ai contenuti della ricevuta da rilasciare, ai termini di riconsegna, alle relative tolleranze ed alla conseguente riduzione del prezzo, ai termini massimi di ritiro ed alle maggiorazioni sul prezzo a titolo di custodia, alla misura dell'eventuale risarcimento) fra le clausole contrattuali di carattere specifico ed oneroso a carico del cliente/consumatore sono da citare, in particolare: - la clausola concernente la responsabilità della tintolavanderia per i capi non ritirati per un periodo massimo di sei mesi dalla data di riconsegna ed il venir meno di ogni responsabilità una volta decorso tale termine (art. 9), da intendersi anche come facoltà di disfarsi dei capi in giacenza dopo detto termine; - la clausola che prevede il ricorso obbligatorio alla conciliazione con mandato a risolvere la questione ad una apposita Commissione di conciliazione composta pariteticamente da rappresentanti delle Associazioni firmatarie della Convenzione nazionale; - la Convenzione nazionale risulta di notevole rilievo ed utilità sia per migliorare i rapporti fra tintolavanderie e consumatori, sia per determinare con maggiore chiarezza i reciproci diritti e le rispettive responsabilità.

Sul piano sistematico va rilevato che la presenza di una convenzione tipo stipulata a livello nazionale dalle Associazioni rappresentative delle parti contraenti, che costituisce il risultato di trattative condotte a parità di condizioni fra le Organizzazioni rappresentative delle parti contraenti, tende a compensare la situazione di squilibrio fra l’impresa di tintolavanderia (contraente “forte”) ed il cliente/consumatore (contraente “debole”): in tal senso si può affermare che fra le parti dei singoli contratti che assumono come proprio il contenuto fissato nella convenzione tipo, non può più distinguersi un soggetto "forte" ed un soggetto "debole": pertanto, è sufficiente – ma necessario - che il cliente sottoscriva il contratto una sola volta sia con riferimento alle condizioni generali, sia con riguardo alle clausole vessatorie o onerose di cui al comma 2 dell'art. 1341 c.c. (in tal senso la Cassazione, sent. 26/1/87, n. 713).

Da ciò consegue che le clausole onerose, limitative di responsabilità o che prevedono il ricorso alla conciliazione obbligatoria, come indicate nella Convenzione in oggetto e riportate nella ricevuta/contratto, pur dovendo essere approvate per iscritto a pena di nullità da parte del cliente, non devono essere sottoscritte necessariamente in modo specifico ed autonomo rispetto a quelle generali. Nel senso esposto, è necessario che i singoli contratti stipulati fra tintolavanderia e cliente (che prendono forma nella ricevuta stessa) vengano comunque sottoscritti oltre che dalla tintolavanderia, anche da parte del cliente, in quanto il rilascio unilaterale della semplice ricevuta da parte della tintolavanderia, priva della sottoscrizione del cliente anche qualora riporti sul retro il contenuto della Convenzione nazionale e taccia rinvio alla Convenzione esposta in appositi avvisi o manifesti nei locali della tintolavanderia non potrebbe garantire l'esigenza di assicurare la piena conoscenza di dette clausole da parte del cliente stesso.

In sostanza, vista la rilevante complessità della disciplina vigente e tenendo conto della notevole severità con cui viene regolata la materia delle clausole vessatorie o onerose, si deve ancora ribadire che il rilascio della sola ricevuta, sottoscritta dall’impresa di tintolavanderia, da un lato non potrebbe essere fatta valere dall’impresa medesima per il rispetto delle clausole onerose sopra riportate mentre, dall’altra parte, potrebbe essere fatta valere da parte del cliente per obbligare la tintolavanderia al rispetto di tutte le condizioni, modalità e clausole a suo carico riportate nella ricevuta stessa. Proprio al fine di fornire un indirizzo operativo omogeneo alle imprese della Categoria, si allega un fac-simile di ricevuta con la firma del cliente e della tintolavanderia, che potrebbe essere utilizzato nei normali rapporti con la clientela.

A tale riguardo si richiama l’attenzione, in particolare, sulla clausola di cui all’art. 9 della Convenzione ove viene previsto il venir meno della responsabilità della tintolavanderia per i capi non ritirati trascorsi sei mesi dalla data prevista per la consegna. Tale previsione, anche se piuttosto involuta, deve essere intesa anche come facoltà da parte della tintolavanderia di disfarsi dei capi in giacenza non ritirati (questa era la reale volontà delle Associazioni stipulanti la Convenzione).

In questa ottica, al fine di meglio tutelare gli interessi delle parti e di predisporre opportune cautele per prevenire contrasti e conflittualità sulla questione, si ritiene necessario riportare espressamente sul frontespizio della ricevuta l’inserimento di una nota in adeguato rilievo (come da allegato) nella quale venga chiaramente previsto che, una volto decorso il termine di sei mesi, la tintolavanderia possa avvalersi della facoltà di disfarsi dei capi non ritirati, proprio in forza dell’applicazione dell’art. 9 della Convenzione.

In definitiva, va evidenziato che la stipula della Convenzione essendo mirata a stabilire obblighi, termini, modalità, condizioni e comportamenti nella prestazione dei servizi, dovrebbe portare a migliorare, nei fatti, i rapporti fra tintolavanderie e clientela; in tale ottica l’applicazione delle clausole della Convenzione dovrebbe conferire maggiore chiarezza negli accordi con la clientela portando a prevenire l’insorgere delle liti, favorendo la composizione preventiva dei contrasti e, nei casi più “spinosi”, anche contenendo le pretese ingiustificate o eccessive ovvero le eccezioni speciose da parte dei clienti che dovessero rifiutarsi di versare il corrispettivo pattuito o di adempiere ai propri obblighi.

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